Art. 4.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione paritetica per la valutazione, in via esclusiva, dei danni e dei risarcimenti relativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per il riconoscimento dell'assegno una tantum previsto dall'articolo 3 della presente legge, di seguito denominata «commissione paritetica».
      2. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro designati

 

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dalle associazioni dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue e affetti da talassemia major o da talassodrepanocitosi, già costituite da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro designati dal Ministro della salute.
      3. Il presidente della commissione paritetica è nominato dal Ministro della salute tra i membri da esso designati ai sensi del comma 2.
      4. La partecipazione all'attività della commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.