1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione paritetica per la valutazione, in via esclusiva, dei danni e dei risarcimenti relativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per il riconoscimento dell'assegno una tantum previsto dall'articolo 3 della presente legge, di seguito denominata «commissione paritetica».
2. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro designati